Francesco Sini, Religione e Sistema giuridico in Roma repubblicana, su www.dirittoestoria.it, dirittoestoria.it. URL consultato il 21 ottobre 2022.
«Mi pare di poter concludere questa parte dell’esposizione rilevando l'insufficienza di concetti moderni quali «ostilità naturale», «libertà individuali», «isolamento» e «laicizzazione» per comprendere un fenomeno complesso come quello della religione politeista romana. (Nota: P. Catalano-P. Siniscalco, "Laicità tra diritto e religione. Documento introduttivo del XIV Seminario «Da Roma alla Terza Roma»":
"Il sistema romano antico, sia precristiano sia cristiano, non conosce l'isolamento del diritto rispetto alla morale o alla religione. Non vi è isolamento del diritto nell'età repubblicana (ius civile in penetralibus pontificum repositum erat, Liv. 4.3.9), né nell'impero cristiano (publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit, D. 1.1.1.2). Quanto alla giurisprudenza, significativa è la definizione contenuta in D. 1.1.10.2: divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.")»