Sgravando così la pubblica amministrazione: v. Giampiero Buonomo, Quel Moloch chiamato Pubblica amministrazione, in L'ago e il filo, novembre 2010. Per un caso in cui la giurisprudenza costituzionale ha avallato questa funzione di sgravio, v. Corte costituzionale, sentenza n. 203 del 2013, ove si legge: "In tal modo il legislatore ha istituito una forma indiretta o mediata di assistenza per i disabili gravi, basata sulla valorizzazione delle espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost." (rel. Cartabia).
Copia archiviata, su parlament.ch. URL consultato l'8 dicembre 2011 (archiviato dall'url originale il 2 dicembre 2011). L'attuale Costituzione federale si basa sulla Costituzione del 12 settembre 1848, che ha fondato lo Stato federale svizzero. Ispirata dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America e dalle idee della Rivoluzione francese, la Costituzione del 1848 ha stabilito segnatamente il principio di sussidiarietà, in virtù del quale i Cantoni sono sovrani in tutti quegli ambiti in cui la loro sovranità non sia limitata espressamente dalla Costituzione federale.