XVIII legislatura, Senato della Repubblica, Commissione giustizia, resoconto del 24 settembre 2020, allegato, PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925, che così prosegue: «nessuna previsione incriminatrice, tra quelle attinenti alle fattispecie che hanno luogo "in occasione di lavoro", scatta per responsabilità oggettiva. È quindi infondato il timore che il datore abbia a risentire delle conseguenze di azioni od omissioni da lui non prevedute né volute (dolo); così come è infondato il timore che - in assenza di negligenza, imprudenza o imperizia - un evento da lui preveduto gli sia contestato come fonte di responsabilità penale (colpa)».