Decreto generale “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 20 ottobre 1999 (PDF), su Chiesa Cattolica Italiana, 20 ottobre 1999. URL consultato il 4 febbraio 2023.
«§ 5. Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano, alle condizioni previste dal regolamento di cui al § 2. Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela.»