La dichiarazione del Consiglio dell’Unione interparlamentare resa a Parigi il 26 marzo 1994 prescrive che al rigetto o alla limitazione di candidatura si applichi la possibilità di appello ad una giurisdizione competente a decidere prontamente (Declaration on criteria for free and fair elections, § 4(6)). Per le considerazioni più generali espresse dall'OSCE come condizione di regolarità delle competizioni, cfr. OSCE, “Existing Commitments for Democratic Elections in Osce Participating States”, Varsavia, 2003, consultabile alla URL ((http://www.osce.org/documents/odihr/2003/10/772_en.pdfArchiviato il 6 giugno 2017 in Internet Archive.)), nonché punto d. dell’ODIHR Election observation handbook (fourth edition, april 1999, Warsaw).
La dichiarazione del Consiglio dell’Unione interparlamentare resa a Parigi il 26 marzo 1994 prescrive che al rigetto o alla limitazione di candidatura si applichi la possibilità di appello ad una giurisdizione competente a decidere prontamente (Declaration on criteria for free and fair elections, § 4(6)). Per le considerazioni più generali espresse dall'OSCE come condizione di regolarità delle competizioni, cfr. OSCE, “Existing Commitments for Democratic Elections in Osce Participating States”, Varsavia, 2003, consultabile alla URL ((http://www.osce.org/documents/odihr/2003/10/772_en.pdfArchiviato il 6 giugno 2017 in Internet Archive.)), nonché punto d. dell’ODIHR Election observation handbook (fourth edition, april 1999, Warsaw).