Questo limite è stato posto dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, senza, peraltro, aggiornare l'art. 47 del d.lgs 267/2000 che lo stabiliva, invece, in un terzo. In Friuli analoga misura è stata autonomamente introdotta con legge regionale 22/2010.
L'incompatibilità è stata, infatti, rimossa dal legislatore regionale con l'articolo 6 della legge 21 aprile 1999, n. 10
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D.P.Reg. 1º febbraio 2005, n. 1/L (PDF), su regione.taa.it. URL consultato il 20 maggio 2012 (archiviato dall'url originale il 24 settembre 2015).