Ma anche dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione italiana. Storicamente, godettero di questa prerogativa in epoca statutaria anche i consiglieri provinciali: Giacomo Matteotti nel 1916 contro la guerra "pronuncia espressioni in relazione alle quali viene imputato per il reato di grida e manifestazioni sediziose e condannato dal Pretore di Rovigo nel luglio successivo. La sentenza del Pretore verrà confermata dal Tribunale nel 1917 e tuttavia prontamente annullata senza rinvio dalla Cassazione in nome dell’insindacabilità dei discorsi dei consiglieri provinciali" ( Giuliano Vassalli, Il primato del Parlamento, Critica sociale, 2011, 3/4, p. 9Archiviato il 2 marzo 2020 in Internet Archive. ).
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Esiste anche la possibilità che ordinamenti interni tutelino autonomamente organismi internazionali o soggetti di diritto esterno che, in sé, non sarebbero titolari di immunità: v. il caso della Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), destinataria fino al 2015 di un'immunità di sede accordata dallo Stato del Paraguay che la ospita (http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:152469/Sede-de-la-Conmebol-perdió-su-inviolabilidad) ; ma è anche il caso del Sovrano militare ordine di Malta, nei cui confronti opera un'immunità di sede che la Cassazione ha dichiarato essere il frutto (non di soggettività internazionale bensì) di ritrazione di sovranità dello Stato italiano.
Per le sedi parlamentari italiane, v. XVI legislatura, Senato della Repubblica, Rel. Giunta elezioni e immunità sull'applicabilità dell'articolo 6 della legge 140/03 sulle intercettazioni telefoniche, p. 35: "L'immunità di sede, pur rientrando nell'esclusiva capacità qualificatoria dei Regolamenti generali delle Camere, rappresenta indubbiamente l'esplicazione di un principio costituzionale, che si fa risalire all'articolo 64 ed alla relativa giurisprudenza costituzionale sull'autonomia delle Camere nell'organizzazione dell'attività parlamentare. Se quindi gli articoli 69 del Regolamento del Senato e 62 del Regolamento della Camera, nel disciplinare la polizia delle Camere, introducono un principio autorizzatorio a favore dei propri Presidenti, ciò è espressione di una più generale configurazione dell'ordinamento a tutela della separazione dei poteri e dell'indebita ingerenza dell'esercizio della forza pubblica nello svolgimento delle funzioni parlamentari".
Ma anche dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione italiana. Storicamente, godettero di questa prerogativa in epoca statutaria anche i consiglieri provinciali: Giacomo Matteotti nel 1916 contro la guerra "pronuncia espressioni in relazione alle quali viene imputato per il reato di grida e manifestazioni sediziose e condannato dal Pretore di Rovigo nel luglio successivo. La sentenza del Pretore verrà confermata dal Tribunale nel 1917 e tuttavia prontamente annullata senza rinvio dalla Cassazione in nome dell’insindacabilità dei discorsi dei consiglieri provinciali" ( Giuliano Vassalli, Il primato del Parlamento, Critica sociale, 2011, 3/4, p. 9Archiviato il 2 marzo 2020 in Internet Archive. ).