Maggioriano (Italian Wikipedia)

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db.edcs.eu

google.it

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  • In alcuni periodi, tuttavia, si ha testimonianza di talune importazioni a Roma di materiali lapidei grezzi e semilavorati – quantunque esclusivamente dalla Grecia e dall'Asia Minore – accompagnati da indizi che tali importazioni corrispondessero anche all'avvento di generali in grado di porre sotto scacco i barbari, come Stilicone; si avanza inoltre l'ipotesi che almeno una parte dei materiali d'importazione utilizzati nel periodo, anche accanto a materiali di spoglio, provenissero in realtà da depositi imperiali e privati ove erano rimasti accantonati anche per decine e decine di anni (cfr. Serena Ensoli e Eugenio La Rocca [a cura di], Aurea Roma: dalla città pagana alla città cristiana, catalogo della mostra [Palazzo delle Esposizioni, 22 dicembre 2000 – 20 aprile 2001], Roma, L'Erma di Bretschneider, 2000, pp. 341–350. ISBN 88-8265-126-6).
  • Fik Meijer, Emperors Don't Die in Bed, London; New York, Routledge, 2004, p. 155. ISBN 04-1531-201-9; Oost 1970, p. 230. Stewart Irvin Oost, D. N. Libivs Severvs P. F. AVG, in Classical Philology, vol. 65, n. 4, 1970, pp. 228–240.

jstor.org

oxfordscholarship.com

roman-emperors.org

thelatinlibrary.com

treccani.it

  • Maggioriano, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Modifica su Wikidata

unifi.it

lapideiculturali.unifi.it

  • Il primo intervento legislativo noto a tutela dei monumenti di Roma risale al I secolo. Nel 71 un decreto del Senato, su iniziativa dell'imperatore Tito Flavio Vespasiano, vietava la demolizione di edifici al fine di ricavarne marmi con fini di lucro. È tuttavia con il trasferimento della capitale da Roma e con la crisi dell'impero occidentale che il fenomeno si fa di proporzioni allarmanti, inducendo l'emissione di numerosi provvedimenti di tutela. All'inizio del IV secolo l'imperatore Costanzo proibisce con un editto il saccheggio dei sepolcri, prevedendo la confisca degli edifici nei quali il materiale di spoglio ricavato era reimpiegato. Il nono libro del Codice teodosiano (439), contiene norme volte alla prevenzione e alla sanzione della spoliazione dei sepolcri al fine di ricavarne materiali da costruzione (cfr. Giuseppe Baldassarre, Ruggero Francescangeli, Dipartimento di Geologia e Geofisica dell'Università di Bari, Marmi antichi – La tutela in duemila anni Archiviato il 10 settembre 2017 in Internet Archive.).
  • Dal testo della Novella Maioriani: «Col pretesto che le pietre servono per opere di utilità pubblica si distruggono le solenni scritture (sic) di antichi palazzi e si demoliscono opere grandiose per costruire chissà dove cose mediocri e brutte. Da qui nascono gli abusi per cui persino chi costruisce una casa privata ha l'audacia di portare via dai monumenti pubblici il materiale che gli occorre, col favore dei giudici; e invece dovrebbe essere proprio l'amore dei cittadini a provvedere alle restaurazioni necessarie a che le città conservino il loro splendore. Decretiamo pertanto con una legge che non contempla eccezioni che per quanto riguarda tutti gli edifici eretti dagli antichi per utilità o per ornamento pubblico siano essi templi o monumenti d'altro genere è proibito che essi siano distrutti o deteriorati. Qualunque magistrato che permetta una cosa simile sarà punito con una multa di cinquanta libbre d'oro. A qualunque funzionario subalterno o numerarius che gli presti obbedienza e non si opponga ai suoi ordini sarà invece comminata la pena della fustigazione e del taglio delle mani per aver offeso, invece che protetto, i monumenti antichi...» (cfr. Giuseppe Baldassarre, Ruggero Francescangeli, Dipartimento di Geologia e Geofisica dell'Università di Bari, Marmi antichi – La tutela in duemila anni Archiviato il 10 settembre 2017 in Internet Archive.).

web.archive.org

  • Gibbon 1781. (EN) Edward Gibbon, Chapter XXXVI: Total Extinction Of The Western Empire, in Storia del declino e della caduta dell'Impero romano, vol. 3, 1781. URL consultato il 23 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 28 ottobre 2012).
  • Il primo intervento legislativo noto a tutela dei monumenti di Roma risale al I secolo. Nel 71 un decreto del Senato, su iniziativa dell'imperatore Tito Flavio Vespasiano, vietava la demolizione di edifici al fine di ricavarne marmi con fini di lucro. È tuttavia con il trasferimento della capitale da Roma e con la crisi dell'impero occidentale che il fenomeno si fa di proporzioni allarmanti, inducendo l'emissione di numerosi provvedimenti di tutela. All'inizio del IV secolo l'imperatore Costanzo proibisce con un editto il saccheggio dei sepolcri, prevedendo la confisca degli edifici nei quali il materiale di spoglio ricavato era reimpiegato. Il nono libro del Codice teodosiano (439), contiene norme volte alla prevenzione e alla sanzione della spoliazione dei sepolcri al fine di ricavarne materiali da costruzione (cfr. Giuseppe Baldassarre, Ruggero Francescangeli, Dipartimento di Geologia e Geofisica dell'Università di Bari, Marmi antichi – La tutela in duemila anni Archiviato il 10 settembre 2017 in Internet Archive.).
  • Dal testo della Novella Maioriani: «Col pretesto che le pietre servono per opere di utilità pubblica si distruggono le solenni scritture (sic) di antichi palazzi e si demoliscono opere grandiose per costruire chissà dove cose mediocri e brutte. Da qui nascono gli abusi per cui persino chi costruisce una casa privata ha l'audacia di portare via dai monumenti pubblici il materiale che gli occorre, col favore dei giudici; e invece dovrebbe essere proprio l'amore dei cittadini a provvedere alle restaurazioni necessarie a che le città conservino il loro splendore. Decretiamo pertanto con una legge che non contempla eccezioni che per quanto riguarda tutti gli edifici eretti dagli antichi per utilità o per ornamento pubblico siano essi templi o monumenti d'altro genere è proibito che essi siano distrutti o deteriorati. Qualunque magistrato che permetta una cosa simile sarà punito con una multa di cinquanta libbre d'oro. A qualunque funzionario subalterno o numerarius che gli presti obbedienza e non si opponga ai suoi ordini sarà invece comminata la pena della fustigazione e del taglio delle mani per aver offeso, invece che protetto, i monumenti antichi...» (cfr. Giuseppe Baldassarre, Ruggero Francescangeli, Dipartimento di Geologia e Geofisica dell'Università di Bari, Marmi antichi – La tutela in duemila anni Archiviato il 10 settembre 2017 in Internet Archive.).
  • Mausoleo di Maiorano (sec. I a.C.), in Comune di Tortona. URL consultato il 14 agosto 2018 (archiviato dall'url originale il 14 agosto 2018).

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  • Maggioriano, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Modifica su Wikidata

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