L'art. 128-bis del T.U.B (aggiunto dalla legge sul risparmio n. 262/2005 ma entrato in piena operatività dall'autunno 2009) ha introdotto, sostituendo al precedente istituto dell'Ombudsman bancario, l'istituto Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) per la soluzione delle controversie tra clienti ed intermediari, in via alternativa al giudice ordinario, quale sistema stragiudiziale di composizione delle controversie, o arbitrato.