Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo statuto di combattente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente: a) durante ogni fatto d’armi; e b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l’inizio di un attacco al quale deve partecipare. (art. 44, comma 3 Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, Art. 44 par. 3 Convenzione di Ginevra, protocollo 1 del 8/06/1977