La Costituzione è stata novellata all'art. 81 in data 18 aprile 2012 (Temi dell'attività Parlamentare - Il pareggio di bilancio in Costituzione), legge costituzionale n.1/2012, pubblicata nella G.U. del 23 aprile 2012 (LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1); il nuovo articolo reca al comma primo: Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico; il novellato secondo comma statuisce invece che: Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
La Costituzione è stata novellata all'art. 81 in data 18 aprile 2012 (Temi dell'attività Parlamentare - Il pareggio di bilancio in Costituzione), legge costituzionale n.1/2012, pubblicata nella G.U. del 23 aprile 2012 (LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1); il nuovo articolo reca al comma primo: Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico; il novellato secondo comma statuisce invece che: Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.