«La Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale di norme che consentivano l'estradizione per reati puniti con la pena capitale dallo Stato richiedente, ha sottolineato che nel nostro sistema costituzionale l’inammissibilità della pena di morte si configura quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione» (sentenza n. 223 del 1996, nonché sentenza n. 54 del 1979). Riportato in: I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale, pag. 12, dal sito ufficiale della Corte
Cfr. sentenza della Corte di Cassazione, presieduta da Giuseppe Puccioni del 25 febbraio 1848: PENA DI MORTE – Abolizione. FURTI VIOLENTI – Pena, in Annali di giurisprudenza, Anno X, Firenze, Niccolai, 1848, pp. 148 ss.. URL consultato il 2 dicembre 2022.
Il dispaccio è riportato in Antonio Zobi, Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII, tomo secondo – libro sesto, Firenze, Molini, 1850, p. 195. URL consultato il 1º dicembre 2022.. La pena di morte fu quindi ristabilita con legge in data 30 giugno 1790 (Mancini, p. 60).