Consiglio d'Europa, Dettagli del Trattato n°082: Convenzione europea sull’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra:
«Tale Convenzione tende ad assicurare che la prescrizione non si applichi alla perseguibilità dei reati che seguono ed all’esecuzione di pene pronunciate per tali reati, in tanto che punibili secondo le leggi nazionali:
1. i crimini contro l’umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
2. a. i reati previsti dall’articolo 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento dei feriti e dei malati delle forze armante in campo, dall’articolo 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento di feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, dall’articolo 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra e dall’articolo 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra;
b. ogni analoga violazione delle leggi di guerra, aventi efficacia al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, e delle consuetudini di guerra esistenti a quel momento, che non siano già previste dalla summenzionate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, quando il reato di cui si tratta sia di particolare gravità avuto riguardo sia ai suoi elementi soggettivi e materiali sia all’entità delle sue prevedibili conseguenze;
3. ogni altra violazione alle leggi ed alle consuetudini di diritto internazionale, come stabilito in futuro, considerata dalla Parte interessata – ai sensi di una dichiarazione fatta conformemente all’articolo 6 – come avente natura analoga a quelle previste dal paragrafo 1 e 2 di questo articolo».