Entra in carica all'atto dell'elezione e non del giuramento in forza dell'art. 2 del d.lgs.lt. n°98 del 16/3/1946[1]; dal 1º luglio 1946 fino al 31 dicembre 1947 esercita le sue funzioni istituzionali col titolo di Capo provvisorio dello Stato, avendosi in quest'ultima data una modifica di titolo e non di carica, che rimase sempre la medesima escludendo quindi ogni soluzione di continuità.