Causa C‑269/13 P, Acino AG contro Commissione europea, su eur-lex.eu, EUR-Lex - 62013CJ0269 - EN, Corte di Giustizia UE, sez. VI, 10 aprile 2014. URL consultato il 16 febbraio 2018.
«Conformemente al principio di precauzione, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. In particolare, qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive. Pertanto, sebbene tutti i motivi menzionati all’articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, perseguano l’obiettivo di prevenire determinati rischi per la salute, resta nondimeno il fatto che questi ultimi non devono avere necessariamente un carattere concreto, ma esclusivamente potenziale.»