Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali emendato dal Protocollo n° 11 *, in Consiglio d'Europa, 20 marzo 1952. URL consultato il 7 ottobre 2018 (archiviato il 7 ottobre 2018).
«Articolo 3 – Diritto a libere elezioni. Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo»