Richiesta di archiviazione (Italian Wikipedia)

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archiviopenale.it

gazzettaufficiale.it

  • Questa possibilità è stata introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015. La «particolare tenuità del fatto» viene riconosciuta quando sussistono – in estrema sintesi – quattro presupposti: a) l'autore del reato ha compiuto un fatto tipico antigiuridico; b) si deve trattare di un reato per il quale è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, o la pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva; c) l'offesa provocata in concreto deve essere di «particolare tenuità» con riferimento all'esiguità del danno e del pericolo; d) il comportamento dell'autore del reato deve essere non abituale. Quando ritiene che siano i presenti i presupposti di cui sopra, il giudice dichiara che il fatto «non è punibile».

giurcost.org

  • L'articolo 112 della Costituzione recita testualmente:

    «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale»

    A tal proposito, la Corte costituzionale ha ricordato che:

    «Il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice: ed in esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene definito favor actionis. Ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa, consentendo all'organo dell'accusa di non agire anche in base a valutazioni estranee all'oggettiva infondatezza della notitia criminis; ma comporta, altresì, che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa.»

google.it

books.google.it

luiss.it

tesi.luiss.it

  • In questo senso, è stato efficacemente affermato che:

    «Se l’archiviazione conferisce al p.m. la possibilità di essere esonerato dall’agire, dall’altro non gli consente di determinarsi autonomamente all’inerzia; infatti, l’inquirente non procede direttamente all’archiviazione, ma effettua una richiesta in tal senso al giudice; il quale avrà il compito di vigilare sulla effettiva superfluità dell’azione, evitando elusioni dell’obbligo di esercitarla, laddove ne sia il caso»

normattiva.it

penalecontemporaneo.it

treccani.it

web.archive.org