«Egli comprese ch'era giunto il momento di portare a fondo l'attacco. Nel 1075 vietò a tutti i laici, pena la scomunica, d'investire un qualunque ecclesiastico. Nel 1078 formulò, in 27 proposizioni stringate, il dictatus papae, la sua concezione secondo la quale il pontefice aveva in terra potere assoluto ed era in grado di deporre gli stessi sovrani laici». In Cardini e Montesano, 2006, p. 195. Franco Cardini e Marina Montesano, Storia medievale, Firenze, Le Monnier Università, 2006, ISBN88-00-20474-0, SBNIT\ICCU\LIG\0029620.
Graziano nel Decretum dice: «sola enim Romana ecclesia sua auctoritate valet iudicare de omnibus; de ea vero nulli iudicare permittitur» («solo la Chiesa romana può giudicare tutti con la propria autorità; ma a nessuno è permesso di giudicarla»). In Ascheri, 2000, p. 140. Mario Ascheri, I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV), Roma, Carocci, 2000, ISBN978-88-430-1610-5, SBNIT\ICCU\RAV\0682992.
Musselli, 2007, pp. 36-37, 40-42. Luciano Musselli, Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali, 2ª ed., Torino, G. Giappichelli, 2007, ISBN978-88-348-7485-1, SBNIT\ICCU\TO0\1607361.