I patroni, sia principali sia secondari, costituiti in passato per particolari circostanze storiche, come pure i patroni scelti per situazioni straordinarie, per esempio la peste, la guerra o altra calamità, oppure a motivo di un culto speciale attualmente in disuso, d’ora in poi non devono più essere onorati come patroni. ("De Patronis costituendis" del 19 marzo 1973)