Sentenza n. 53 - Anno 1964, su Consulta Online, 23 giugno 1964. URL consultato il 1º luglio 2021.
«La Corte non ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto internazionale che l'interpretazione dell'art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere e segnatamente se, con l'entrata in vigore di questo, sia venuta a cessare la sovranità italiana sul Territorio libero di Trieste e, nell'ipotesi che codesta cessazione abbia avuto luogo, come la sovranità dello Stato sia stata ripristinata o come si sia verificata la "riannessione" della zona A di quel Territorio allo Stato italiano. Ritiene, infatti, la Corte che o si accolga la tesi, che appare preferibile, secondo la quale la sovranità italiana sul Territorio triestino non é mai cessata, o si accolga l'altra secondo la quale essa sovranità è stata ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa, immediatamente, o gradualmente, attraverso un idoneo comportamento dello Stato italiano, la questione della conformità alla Costituzione dei poteri conferiti al Commissario generale del Governo, così come ora é sottoposta all'esame della Corte, non subisce modificazione di termini. È da considerare infatti che il persistere della sovranità italiana sul Territorio di Trieste o la successiva sua restaurazione non escludono che, nella zona A di questo Territorio, in seguito a straordinari eventi e ad accordi internazionali, si sia potuto legittimamente instaurare un regime particolare di amministrazione e di Governo, quale quello che si riassume nella figura e nei poteri del Commissario generale.»